Art. 22
StatutoCapo III

Art. 22

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In vigore dal 6 mag 1893
Quante volte, o per mancanza di parenti del testatore o per esuberanza di rendite, possono concedersi altri posti di studio, questi dovranno darsi, a forma della volontà del testatore, ai nativi dei comuni di Montefranco, di Spoleto e di Imola, senza alcuna preferenza fra di loro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-22