Statuto›Capo III
Art. 20
20 / 27In vigore dal 6 mag 1893
In relazione alle disposizioni del testatore Sbarretti, ed a forma dell', dovendo essere preferiti al godimento del sussidio i discendenti maschi dei fratelli e sorelle germani del testatore, sarà cura del consiglio d'amministrazione del lascito scolastico d'informarsi, entro il mese di giugno, se vi siano discendenti dei fratelli e sorelle del testatore che bramino concorrere al sussidio, diffidandoli a ciò fare mediante avvisi da affiggersi nei tre precitati comuni nei luoghi soliti alla pubblicazione degli atti governativi, e, decorso un mese dalla data dell'affissione dei detti avvisi, senza che al medesimo siano pervenute domande, potrà allora rivolgersi ai tre comuni sunnominati, notificando loro che nel futuro anno scolastico vi sono uno o più posti di studio da conferire ad estranei ed allora essi comuni procederanno a forma degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-20