Statuto›Capo III
Art. 19
19 / 27In vigore dal 6 mag 1893
Avvenuta che sia, per parte di uno dei tre consigli comunali, la nomina di uno o più giovani al godimento del sussidio, ne daranno partecipazione ufficiale al consiglio di amministrazione del lascito scolastico, perché esso possa disporre mensilmente il pagamento del sussidio di lire 43 in tutto o per tutto a forma dell', comma 4.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-19