Statuto›Capo III
Art. 18
18 / 27In vigore dal 6 mag 1893
I tre consigli comunali, ciascuno per la parte che li riguarda, procederanno all'esame e verifica delle domande e documenti nel mese successivo a quello stabilito nel comma 2 dell', e a mezzo di votazione segreta in pubblica adunanza procederanno alla nomina, a maggioranza di voti, del giovane o dei giovani che dovranno godere del sussidio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-18