Art. 17
StatutoCapo III

Art. 17

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In vigore dal 6 mag 1893
Il programma dovrà pubblicarsi nei tre succitati comuni, affiggendolo nei luoghi soliti alla pubblicazione degli atti governativi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-17