Art. 13
StatutoCapo III

Art. 13

13 / 27
In vigore dal 6 mag 1893
Nelle sessioni autunnali dovranno i consigli comunali di Montefranco, Spoleto ed Imola procedere ciascuno alla nomina, a maggioranza di voti, di un membro del rispettivo comune, che dovrà disimpegnare gratuitamente in Roma le attribuzioni di consigliere di amministrazione del lascito Sbarretti a forma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-13