Art. 10
StatutoCapo II

Art. 10

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In vigore dal 6 mag 1893
Il presidente: 1.° Ordina la convocazione del consiglio di amministrazione, ne presiede e dirige le adunanze; 2.° Determina le materie da discutersi in ciascuna adunanza, formandone un ordine del giorno, che invierà al domicilio dei consiglieri due giorni prima; 3.° Dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale e rappresenta il lascito scolastico in tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali; 4.° Sorveglia gli impiegati d'amministrazione; 5.° Dispone i bilanci preventivi e consuntivi da approvarsi dal consiglio, cui annualmente presenterà una relazione sull'andamento amministrativo del lascito; 6.° Sottoscrive gli ordini di pagamento; 7.° Ha cura che siano tenuti in regola gli inventari patrimoniali, facendovi operare annualmente quelle diminuzioni od aggiunte che saranno necessarie; 8.° Dirige l'amministrazione dei beni costituenti il patrimonio dell'opera scolastica, riferendone al consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-10