Statuto›Capo II
Art. 10
10 / 27In vigore dal 6 mag 1893
Il presidente:
1.° Ordina la convocazione del consiglio di amministrazione, ne presiede e dirige le adunanze;
2.° Determina le materie da discutersi in ciascuna adunanza, formandone un ordine del giorno, che invierà al domicilio dei consiglieri due giorni prima;
3.° Dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale e rappresenta il lascito scolastico in tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali;
4.° Sorveglia gli impiegati d'amministrazione;
5.° Dispone i bilanci preventivi e consuntivi da approvarsi dal consiglio, cui annualmente presenterà una relazione sull'andamento amministrativo del lascito;
6.° Sottoscrive gli ordini di pagamento;
7.° Ha cura che siano tenuti in regola gli inventari patrimoniali, facendovi operare annualmente quelle diminuzioni od aggiunte che saranno necessarie;
8.° Dirige l'amministrazione dei beni costituenti il patrimonio dell'opera scolastica, riferendone al consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-10