Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 mar 1893
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri: Veduta l'istanza della maggioranza degli elettori di Lugnano e Bugnano dei Monti di Villa, Pieve dei Monti di Villa e Granajola, frazioni del comune di Borgo a Mozzano, per l'aggregazione delle frazioni stesse al comune di Bagni di Lucca; Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Lucca, favorevoli all'istanza; nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Borgo a Mozzano; Veduta la legge comunale e provinciale; Abbiamo decretato e decretiamo: . Le frazioni di Lugnano e Bugnano dei Monti di Villa, Pieve dei Monti di Villa e Granajola sono separate dal comune di Borgo a Mozzano ed aggregate al comune di Bagni di Lucca, a decorrere dal 1° giugno 1893.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-02-02;46#art-1