Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 mar 1893
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta l'istanza del comune di Casalgrande per la delimitazione dei confini col comune di Castellarano; Veduto il decreto 4 dicembre 1859 del dittatore dell'Emilia; Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Casalgrande e di Castellarano; Veduto il parere del Genio civile e della Direzione compartimentale del catasto di Bologna; Veduta la legge comunale e provinciale; Abbiamo decretato e decretiamo: I confini fra i comuni di Casalgrande e di Castellarano sono quelli risultanti dalla pianta topografica dell'ingegnere Giuseppe Lari, in data 20 novembre 1890, che sarà, d'ordine Nostro, munita di visto dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1893. UMBERTO. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
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