Art. 1

Art. 1

1 / 3
In vigore dal 30 mar 1893
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda fatta dal comune di Camandona in provincia di Novara, per essere autorizzato ad accettare la donazione dell'annua rendita di lire mille consolidato 5 per % del debito pubblico italiano, disposta a favore del comune medesimo dal cav. geometra Carlo Canova, con atto rogato dal notaro Alessandro Peverano in data 19 luglio 1891 allo scopo d'istituire una scuola di perfezionamento del corso elementare; Veduta la domanda del comune suddetto per ottenere la erezione in corpo morale della scuola stessa, e l'approvazione del relativo statuto organico; Considerato che siffatta istituzione potrà avere mezzi sufficienti per essere mantenuta, mediante le mille lire donate dal cav. Canova, e gli aiuti regolarmente deliberati dal consiglio comunale di Camandona per la sede e suppellettile scolastica; Riconosciuta la convenienza di concedere la invocata autorizzazione ad accettare la donazione dianzi accennata; Sentito il consiglio di Stato; Veduta la legge del 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regolamento approvato col regio decreto del 26 giugno 1864, n. 1817; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il comune di Camandona in provincia di Novara è autorizzato ad accettare la donazione di lire mille di rendita, fatta a suo favore dal cav. geometra Carlo Canova, con atto del 19 luglio 1891, per la istituzione nel comune stesso di una scuola di perfezionamento al corso elementare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-26;103#art-1