Art. 8
Statuto

Art. 8

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In vigore dal 25 mar 1893
Nessuno può esser socio delle prime tre categorie se non ha compiuto i sedici anni. Sono ammessi come soci allievi i giovanetti dai dodici ai sedici anni. Chi è minore di età dovrà alla propria domanda alligare, anche l'autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà o la tutela, e l'obbligazione di questo di soddisfare gli oneri finanziari imposti ai soci.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-8