Statuto
Art. 8
8 / 30In vigore dal 25 mar 1893
Nessuno può esser socio delle prime tre categorie se non ha compiuto i sedici anni.
Sono ammessi come soci allievi i giovanetti dai dodici ai sedici anni.
Chi è minore di età dovrà alla propria domanda alligare, anche l'autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà o la tutela, e l'obbligazione di questo di soddisfare gli oneri finanziari imposti ai soci.
Storico versioni
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