Art. 6
Statuto

Art. 6

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In vigore dal 25 mar 1893
Il numero dei soci è indeterminato. Nessuno può considerarsi socio se già non è tale alla approvazione del presente statuto o se posteriormente non è ammesso dal consiglio e non promette al presidente con suo impegno d'onore di uniformarsi al presente statuto e soddisfare alle obbligazioni inerenti alla categoria di soci alla quale si vuole inscrivere.
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