Art. 29
Statuto

Art. 29

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In vigore dal 25 mar 1893
Il presente statuto andrà in vigore al 1° aprile 1891. L'anno finanziario in corso si chiuderà al 30 giugno 1891. Fino alla prima assemblea ordinaria del luglio 1891, funzionerà l'attuale consiglio, il quale cesserà a detta epoca, salvo la rieleggibilità dei suoi componenti.
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