Statuto
Art. 28
28 / 30In vigore dal 25 mar 1893
In caso di scioglimento della società, le attività sociali residue saranno applicate in opere di educazione, secondo verrà deliberato dall'ultimo consiglio in unione dell'amministrazione della cassa di risparmio di Piacenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-28