Art. 27
Statuto

Art. 27

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In vigore dal 25 mar 1893
L'eccedenza attiva delle annue rendite deve essere impiegata: prima nel soddisfacimento dei debiti sociali; poscia, ossia il restante, sarà applicato ad accrescere il patrimonio sociale, secondo le esigenze e lo sviluppo della società, ovvero sarà impiegato in titoli di debito pubblico, da depositarsi presso la benemerita cassa di risparmio di Piacenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-27