Art. 25
Statuto

Art. 25

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In vigore dal 25 mar 1893
Il consiglio si rinnova per un terzo ogni anno. Per il 1° triennio l'uscita di carica degli amministratori è designata dalla sorte; successivamente dall'anzianità di nomina. Il presidente ed il vice presidente per il sorteggio del 1° triennio e per le successive rinnovazioni si calcolano come consiglieri. I sindaci scadono d'ufficio ogni anno. I cessanti da ogni ufficio sono sempre rieleggibili.
Storico versioni

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