Statuto
Art. 25
25 / 30In vigore dal 25 mar 1893
Il consiglio si rinnova per un terzo ogni anno.
Per il 1° triennio l'uscita di carica degli amministratori è designata dalla sorte; successivamente dall'anzianità di nomina.
Il presidente ed il vice presidente per il sorteggio del 1° triennio e per le successive rinnovazioni si calcolano come consiglieri.
I sindaci scadono d'ufficio ogni anno.
I cessanti da ogni ufficio sono sempre rieleggibili.
Storico versioni
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