Art. 24
Statuto

Art. 24

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In vigore dal 25 mar 1893
A fianco del consiglio è posto un collegio di tre sindaci, ai quali sono demandate le stesse funzioni che il codice di commercio attribuisce ai sindaci delle società anonime. L'assemblea nomina anche due sindaci supplenti per surrogare quei sindaci effettivi che cessassero dalle loro funzioni durante l'anno sociale.
Storico versioni

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