Art. 22
Statuto

Art. 22

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In vigore dal 25 mar 1893
Il presidente del consiglio ha la rappresentanza legale della società e sta per essa in giudizio. È presidente di diritto dell'assemblea e riceve dai nuovi soci la promessa di rispettare ed eseguire lo statuto, facendo di questa prendere atto in apposito documento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-22