Statuto
Art. 20
20 / 30In vigore dal 25 mar 1893
Il consiglio direttivo è composto di un presidente, un vice-presidente, dieci consiglieri, e provvede all'amministrazione della società, al suo funzionamento, alla esecuzione delle deliberazioni delle assemblee e ad imprimere all'ente il migliore e più ampio sviluppo possibile.
Art. 20 bis.
Sono eleggibili alle cariche sociali i soli soci maggiori di età.
Non sono eleggibili coloro che avessero lite colla società, gli impiegati o salariati della medesima.
Sono incompatibili rispettivamente nel consiglio d'amministrazione e nel comitato dei sindaci gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.
I fratelli possono essere contemporaneamente membri del consiglio, non del comitato dei sindaci.
La qualità di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica.
I componenti il consiglio d'amministrazione, di cui in assemblea si discuterà il conto, hanno diritto di prender parte alla discussione, ma dovranno astenersi dal votare.
Nelle adunanze del consiglio si asterranno dal prender parte alle deliberazioni riguardanti contabilità loro proprie, come pure quando si tratti di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.
Storico versioni
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