Statuto
Art. 19
19 / 30In vigore dal 25 mar 1893
Le convocazioni dell'assemblea si fanno mediante avvisi pubblicati sui giornali quotidiani della città almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
Possibilmente il consiglio farà pervenire avviso anche al domicilio dei singoli soci.
Con autorizzazione dei sindaci il consiglio può indire assemblee straordinarie con il solo preavviso di 48 ore, ma in tal caso i soci saranno convocati a domicilio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-19