Art. 18
Statuto

Art. 18

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In vigore dal 25 mar 1893
Le assemblee a prima convocazione sono valide purchè vi sia presente il quarto dei soci. Per fare il computo del numero dei soci si calcolano soltanto i soci perpetui, gli effettivi ed i contribuenti. A seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Storico versioni

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