Statuto
Art. 16
16 / 30In vigore dal 25 mar 1893
In ognuna di queste assemblee i soci deliberano sopra tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio o dei sindaci, o per domanda di dieci soci presentata sei giorni prima del giorno fissato per la convocazione dell'assemblea. Si tengono assemblee straordinarie sempre quando il consiglio o i sindaci le convochino o siano richieste da venti soci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-16