Art. 12
Statuto

Art. 12

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In vigore dal 25 mar 1893
I soci potranno inscrivere come soci allievi i loro figli maggiori dei 12 e minori dei 16 anni, pagando per una volta tanto una tassa di lire una.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-12