Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 feb 1893
All'articolo 14 è sostituito il seguente: «Art. 14. - La cassa di risparmio è amministrata gratuitamente da un consiglio composto di un presidente, un vice-presidente e di cinque consiglieri eletti fra i soci nell'assemblea generale».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-05;3#art-2