Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 feb 1893
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduti i Nostri decreti del 31 agosto 1888, n. 3141 (serie 3ª, parte supplementare) e del 2 giugno 1889, numero 3391 (serie 3ª, parte supplementare) pel collegio «Regina Margherita» in Anagni; Veduto il Nostro decreto del 2 luglio 1891, n. 296 (parte supplementare), con cui furono approvati il regolamento ed il ruolo organico per il detto collegio. Riconosciuta la necessità di modificare il ruolo organico del personale del collegio stesso; Veduto il bilancio di previsione per la spesa del Ministero di pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1892-93, approvato con la legge del 22 dicembre 1892, num. 715; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo.: Articolo unico. È approvato il rublo organico del personale insegnante ed amministrativo del collegio «Regina Margherita» in Anagni, unito al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 23 gennaio 1893. Reg. 189. Atti del Governo a f. 298. Gaffino. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. F. Martini.
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