Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 gen 1893
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il nuovo statuto organico dell'asilo infantile di Riva presso Chieri (Torino), deliberato dall'amministrazione del pio istituto e presentato alla Nostra approvazione per essere sostituito a quello approvato con regio decreto 30 luglio 1864; Viste le deliberazioni 10 marzo e 9 novembre 1892 della predetta amministrazione, 21 marzo e 19 maggio p. p., del consiglio comunale e della giunta provinciale amministrativa; Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il relativo regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sopra proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato il nuovo statuto organico dell'asilo infantile di Riva presso Chieri, in data del 22 novembre 1892, composto di 42 articoli, che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 dicembre 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei Conti addì 17 dicembre 1892. Reg. 189. Atti del Governo a f. 147. Gaffino. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. G. Giolitti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-12-08;899#art-1