Art. 9
StatutoCapo III

Art. 9

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In vigore dal 8 dic 1892
In via provvisoria per la liquidazione della pensione di diritto di cui all'articolo precedente è adottata la tabella A allegata al presente statuto. I soci che abbiano raggiunte le condizioni che danno loro diritto alla liquidazione della pensione anzidetta, possono ritardare la domanda per ottenerla, allo scopo di percepire un maggiore assegno vitalizio nei limiti concessi dalla tabella A.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-9