Statuto›Capo VII
Art. 60
60 / 61In vigore dal 8 dic 1892
Nel caso di scioglimento della società i fondi delle pensioni e delle assicurazioni saranno ceduti in amministrazione ad un pubblico istituto di previdenza, investito della personalità giuridica, onde sia provveduto agli impegni in corso.
Estinti che siano gl'impegni per i quali la società di previdenza ha contratto obblighi prima del suo scioglimento, l'istituto di cui sopra potrà disporre della riserva di previdenza, nel modo che crederà migliore, in pro delle famiglie dei soci viventi e defunti, e secondo i criterii dello statuto della società stessa.
Parimenti disporrà del capitale di riserva del fondo sovvenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-60