Art. 55
StatutoCapo VI

Art. 55

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In vigore dal 8 dic 1892
Il presidente della società è legittimo rappresentante del Sodalizio, sia in giudizio che fuori; convoca l'assemblea; convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e la giunta; sorveglia il regolare andamento di tutti i servizi; firma gli atti del consiglio e della giunta; può delegare un membro del consiglio a rappresentarlo in giudizio, e fare procura legale ad un socio od a persona estranea alla società. Quando il consiglio d'amministrazione o la giunta per qualunque causa non sono in grado di funzionare, il presidente ha pieni poteri per provvedere alla gestione della società fino al cessare della causa stessa.
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