Art. 49
StatutoCapo VI

Art. 49

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In vigore dal 8 dic 1892
Il consiglio d'amministrazione elegge annualmente nel proprio seno a maggioranza di voti un ispettore ed un vice ispettore, i quali, alla scadenza possono essere rieletti qualora rimangano consiglieri. Il presidente della società, il vice presidente ed i consiglieri ispettori costituiscono una giunta che, in casi urgentissimi, prende sulla sua responsabilità quei provvedimenti che crede necessari nell'interesse del sodalizio, salva la ratifica del consiglio d'amministrazione.
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