Art. 47
StatutoCapo VI

Art. 47

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In vigore dal 8 dic 1892
Nell'assemblea generale le discussioni sono regolate da un ufficio di presidenza dell'assemblea composto di un presidente, un vice presidente ed un segretario eletti fuori del consiglio d'amministrazione e senza ingerenza amministrativa; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il segretario dell'assemblea redige i verbali delle adunanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-47