Art. 34
StatutoCapo V

Art. 34

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In vigore dal 8 dic 1892
Il contributo obbligatorio è fissato il lire 3 da pagarsi con versamenti anticipati mensili, o trimestrali, o semestrali od annui, salvo il rimborso agli aventi diritto in caso di decesso. All'atto della sua iscrizione il socio dovrà dichiarare se intende che il detto contributo sia versato al fondo pensioni con applicazione della tabella A, oppure al fondo assicurazioni con applicazione della tabella E. In nessun caso il contributo obbligatorio destinato originariamente ad uno dei Fondi può essere successivamente destinato all'altro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-34