Statuto›Capo IV
Art. 32
32 / 61In vigore dal 8 dic 1892
I premi ed i contributi d'ogni genere ai fondi pensioni, assicurazioni e sovvenzioni e le rendite che ne derivano, devono, entro quindici giorni da quello della riscossione, essere investiti in titoli di rendita dello Stato od in altri titoli garantiti dallo Stato od in obbligazioni di istituti italiani di credito riconosciuti per legge.
È consentito al consiglio d'amministrazione l'impiego di non oltre la decima parte di questi fondi in altri modi che siano ritenuti più proficui, da scegliersi fra quelli enumerati all' delle norme per il riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso dettate dalla commissione consultiva per gl'istituti di previdenza.
Esso è pure autorizzato a fare le pratiche opportune onde ottenere che il servizio dei contributi, delle pensioni e delle assicurazioni sia fatto dall'amministrazione centrale della cassa depositi e prestiti presso la direzione generale del debito pubblico.
Presso il presidente della società può essere tenuta per le spese d'amministrazione una somma non maggiore di lire 500. Le somme superiori del fondo amministrazione debbono essere versate in conto corrente presso la cassa centrale dei depositi e prestiti o presso altro pubblico istituto di notoria solidità.
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