Statuto›Capo III
Art. 26
26 / 61In vigore dal 8 dic 1892
Le somme disponibili per ogni anno di questo fondo, dedotta la quota devoluta alle spese d'amministrazione, sono impiegate come appresso:
1° il 20% alla costituzione di un capitale di riserva del fondo stesso;
2° il 20% per i sussidi ai soci bisognosi;
3° il 50% per le sovvenzioni alle vedove ed agli orfani;
4° il 5% per l'istituzione di borse di studio;
5° il 5% per gli altri scopi di cui alla lettera f, dell'° del presente statuto.
Qualora non si presenti la necessità o la convenienza di erogare le somme indicate ai numeri 3°, 4°, 5° nella proporzione ivi designata, esse saranno versate per intero, o per la parte superflua, al capitale di riserva di cui al n. 1°.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-26