Art. 26
StatutoCapo III

Art. 26

26 / 61
In vigore dal 8 dic 1892
Le somme disponibili per ogni anno di questo fondo, dedotta la quota devoluta alle spese d'amministrazione, sono impiegate come appresso: 1° il 20% alla costituzione di un capitale di riserva del fondo stesso; 2° il 20% per i sussidi ai soci bisognosi; 3° il 50% per le sovvenzioni alle vedove ed agli orfani; 4° il 5% per l'istituzione di borse di studio; 5° il 5% per gli altri scopi di cui alla lettera f, dell'° del presente statuto. Qualora non si presenti la necessità o la convenienza di erogare le somme indicate ai numeri 3°, 4°, 5° nella proporzione ivi designata, esse saranno versate per intero, o per la parte superflua, al capitale di riserva di cui al n. 1°.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-26