Statuto›Capo III
Art. 23
23 / 61In vigore dal 8 dic 1892
L'assicurazione del rischio di guerra è accordata ai soci mediante il pagamento del contributo ordinario indicato alle tabelle B od E, più il pagamento di un contributo di guerra da valutarsi al cinque per cento del sussidio assicurato pel caso di morte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-23