Art. 23
StatutoCapo III

Art. 23

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In vigore dal 8 dic 1892
L'assicurazione del rischio di guerra è accordata ai soci mediante il pagamento del contributo ordinario indicato alle tabelle B od E, più il pagamento di un contributo di guerra da valutarsi al cinque per cento del sussidio assicurato pel caso di morte.
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