Statuto›Capo III
Art. 20
20 / 61In vigore dal 8 dic 1892
La liquidazione di cui all'articolo precedente è fatta colla formola che dà l'ottanta per cento della riserva individuale, se il socio ha in corso l'assicurazione per un sussidio in caso di morte.
Se invece l'assicurazione è stata contratta per un sussidio di vecchiaia, il socio dopo sei mesi dall'avvenuta decadenza, purchè sia ancora in vita, può ritirare il cinquanta per cento dell'importo totale delle quote versate.
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La riserva individuale è calcolata colla formola R = Pe + n - pe (1 + Ce + n); dove:
pe è il contributo annuo che corrisponde ai versamenti fatti e si deduce dalla colonna terza della tabella B.
Pe + n è il contributo, a premio unico, corrispondente all'età raggiunta dal socio che abbandona la società e si deduce dalla colonna seconda della tabella B.
Ce + n è il valore attuale dell'annuità vitalizia immediata di una lira all'età raggiunta dal socio e si deduce dalla tabella D.
Esempio: Supponiamo che un socio siasi assicurato all'età di anni 30 ed abbia pagato per 7 anni il contributo mensile di lire 4.92 onde assicurare un sussidio di lire 3000 alla sua famiglia in caso di morte; allora
pe = 57.75; Pe + n 1205.40; Ce + n = 1000/62.95 = 15.88; R = 230.58.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-20