Art. 18
StatutoCapo III

Art. 18

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In vigore dal 8 dic 1892
Per contrarre l'assicurazione dei sussidi mediante contributi volontari, come pure per ottenere la commutazione di cui alla lettera c dell'articolo precedente, deve essere pagata una tassa fissa non superiore a lire cinque ogni lire mille del sussidio da assicurarsi o da commutarsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-18