Art. 17
StatutoCapo III

Art. 17

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In vigore dal 8 dic 1892
A richiesta delle persone interessate, il sussidio in caso di morte: a) può essere pagato per lire trecento appena comprovato il decesso del socio assicurato; per il resto entro il mese successivo; b) può essere investito in un titolo di rendita nominativa; c) può essere convertito in un assegno vitalizio; in base ai dati della tabella D se la commutazione è dichiarata e resa obbligatoria all'atto dell'assicurazione del sussidio; in base ai dati della tabella D diminuiti del 10 per cento se la commutazione è chiesta dopo il decesso del socio assicurato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-17