Art. 12
StatutoCapo III

Art. 12

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In vigore dal 8 dic 1892
A formare il fondo assicurazioni sono destinati interamente, salvo il disposto dell', lettera d: a) i contributi mensili obbligatori pagati dai soci che si ascrivono a questo fondo onde assicurare il sussidio indicato dalla tabella E, pagabile in caso di morte alla famiglia o ad altre persone designate dal socio; b) i contributi volontari designati dalle tabelle B e C, che i soci dichiarino di versare allo scopo di assicurare un sussidio in caso di morte non superiore a lire tremila, oppure un sussidio di vecchiaia non superiore a lire mille annue. I soci assicurati per somme maggiori prima del 31 dicembre 1891 conservano i diritti acquisiti.
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