Art. 10
StatutoCapo III

Art. 10

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In vigore dal 8 dic 1892
Le rendite dei capitali assegnati al fondo pensioni che non derivino dai contributi mensili, serviranno a concedere un aumento sulle pensioni di diritto, di cui agli , nei limiti permessi dalla entità dei capitali stessi. L'aumento sarà concesso in ragione del numero degli anni di appartenenza al sodalizio. La quota d'aumento sarà specificata nel bilancio annuale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-10