Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 dic 1892
Le modificazioni allo statuto sociale non saranno esecutive senza l'approvazione governativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 8 novembre 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1892. Reg. 189. Atti del Governo a f. 24. Gaffino. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. P. Lacava.
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