Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 nov 1892
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il nuovo statuto organico dell'istituto dei ciechi in Genova che la rappresentanza dell'opera pia ha presentato alla Nostra approvazione per essere sostituito a quello approvato con regio decreto dell'8 dicembre 1881;
Vedute le relative deliberazioni 4 agosto e 31 dicembre 1891 dell'assemblea generale dei soci del pio istituto;
Vedute le deliberazioni 17 giugno 1892 del consiglio comunale e 28 luglio successivo della giunta provinciale amministrativa di Genova;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e relativo regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato il nuovo statuto organico dell'istituto dei ciechi in Genova deliberato nelle adunanze 4 agosto e 31 dicembre 1891 dell'assemblea dei soci. Detto statuto composto di 41 articoli sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 17 ottobre 1892.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1892.
Reg. 188. Atti del Governo a f. 229. Gaffino.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.
G. Giolitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-10-17;713#art-1