Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 dic 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari; Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata; Visto il regio decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi; Visto il regio decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato; Visto il regio decreto 20 novembre 1864, numero MCCCCXXXIX, che stabilisce le servitù militari attorno alle opere di fortificazione della piazza di Ancona; Visti i regi decreti 6 maggio 1866, n. MDCCLVII e 19 settembre 1884, n. 2693, coi quali vennero modificate le servitù anzidette; Visto il regio decreto 31 agosto 1886, n. 4090 (serie 3ª), col quale venne radiato dal novero delle opere di fortificazione il muro di cinta verso il porto di Ancona; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Le zone di servitù militari, stabilite col precitato decreto 20 novembre 1864 attorno all'opera Cittadella della piazza di Ancona, vengono, nella parte verso nord della opera stessa, completate, come è indicato nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 16 ottobre 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1892. Reg. 189. Atti del Governo a f. 38. Gaffino. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli Bonacci. P. Pelloux.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-10-16;816#art-1