Art. 1
1 / 2In vigore dal 26 ott 1892
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda fatta dal comune di Mezzana Mortigliengo in provincia di Novara, per essere autorizzato ad accettare il legato disposto dai fratelli Garlanda allo scopo di istituire colà una scuola elementare e per ottenere la erezione della scuola medesima in ente morale;
Considerato che i fratelli Angelo ed Ubertino Garlanda ed altri donavano, con atto pubblico del 9 ottobre 1869, a favore degli abitanti delle borgate Montaldo, Ubertino, Bonda e Ramasio di Mezzana Mortigliengo un pezzo di terreno del valore di lire 1000 circa allo scopo che fosse istituita una scuola elementare a comodità degli abitanti delle frazioni, scuola che avrebbe dovuto essere amministrata dal locale oratorio di San Rocco;
Che questo oratorio accettò la donazione e ne riscosse le rendite senza però mai istituire la scuola;
Che a norma dell'art. 106 della legge comunale e provinciale, il consiglio comunale ha un diritto di vigilanza su tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune e delle sue frazioni;
Sentito il consiglio di Stato;
Veduta la legge del 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regolamento approvato con Regio decreto del 26 giugno 1864, n. 1817;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il comune di Mezzana Mortigliengo è autorizzato ad accettare il legato disposto dai fratelli Garlanda per l'istituzione di una scuola elementare a favore delle diverse frazioni del comune stesso.
Storico versioni
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