Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 ott 1892
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testamento 21 settembre 1883 col quale il cavalier Pietro Taccani legava l'annua rendita di lire 600 per la fondazione di un asilo in Bisuate, frazione del comune di Zelobuonpersico (Milano), imponendo al suo erede, oltre il pagamento della detta rendita, l'obbligo di fornire i locali necessari al pio istituto ed i mobili per il suo arredamento;
Viste le deliberazioni con le quali la congregazione di carità di Zelobuonpersico accettava il detto legato nell'interesse dell'asilo che amministra, e stabiliva di domandare il riconoscimento di questo in ente morale e approvazione del relativo statuto organico;
Vista la deliberazione con la quale il consiglio comunale di Zelobuonpersico aderiva a tale domanda;
Vista la deliberazione 8 ottobre 1891 con la quale la giunta provinciale amministrativa di Milano approvava nei limiti della sua competenza, la domanda di cui sopra;
Visto il detto statuto organico;
Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'asilo infantile Taccani di Bisuate, frazione di Zelobuonpersico, è costituito in ente morale e ne è approvato lo statuto organico in data 1° maggio 1892, composto di 14 articoli che sarà, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Valsavaranche, addì 16 agosto 1892.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1892.
Reg. 187. Atti del Governo a f. 243. Gaffino.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.
G. Giolitti.
Storico versioni
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