Art. 1
1 / 1In vigore dal 2 ott 1892
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista istanza dell'amministrazione comunale di San Casciano dei Bagni (Siena) per la costituzione in ente morale dell'asilo infantile del capoluogo di quel comune e per l'approvazione dello statuto organico pel regolare andamento di quel pio istituto;
Visti gli atti relativi dai quali apparirebbe avere la pia istituzione mezzi sufficienti pel suo retto funzionamento;
Viste le deliberazioni 22 aprile, 19 giugno 1891 e 29 gennaio ultimo del consiglio comunale di San Casciano dei Bagni, 1° settembre 1891 della giunta provinciale amministrativa di Siena;
Visto lo statuto organico deliberato per l'amministrazione dell'asilo stesso;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'asilo infantile del capoluogo del comune di San Casciano dei Bagni è costituito in ente morale e ne è approvato lo statuto organico deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 19 giugno 1891, composto di 23 articoli, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 9 agosto 1892.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1892.
Reg. 187. Atti del Governo a f. 247. Gaffino.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.
Giolitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-08-09;618#art-1