Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 dic 1892
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta la convenzione stipulata fra i comuni di Legnano e S. Giorgio su Legnano, per permuta di territorio, risultante dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, in data del 28 settembre ed 8 novembre 1891; Veduta la perizia 4 novembre 1891, dell'ingegnere Luigi Prandoni, e la pianta topografica 13 giugno 1890; Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Milano del 15 aprile 1892; Sentito il Consiglio di Stato; Veduto l'articolo 15 della legge comunale e provinciale; Abbiamo decretato e decretiamo: I confini fra i comuni di Legnano e di S. Giorgio su Legnano sono quelli risultanti dalla perizia succitata 4 novembre 1891 e dalla pianta topografica 13 giugno 1890, che sarà, d'ordine Nostro, vidimata dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 luglio 1892. UMBERTO Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
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