Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 ago 1892
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro degli affari esteri e del Nostro ministro di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo intervenuto tra l'Italia ed il Chilì, firmato a Santiago il 22 marzo 1892 per lo scambio degli atti di stato civile dei rispettivi cittadini.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.
UMBERTO.
B. Brin.
T. Bonacci.
Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-07-03;363#art-1