Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 lug 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione della commissione centrale di beneficenza, amministratrice della cassa di risparmio di Milano, presa nell'adunanza del giorno 5 aprile 1892; Veduto l'articolo 31 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, (serie 3ª) e l'art. 45 del regolamento per l'esecuzione della detta legge approvato con regio decreto 4 aprile 1889; Considerato che l'edifizio in cui ha sede la cassa di risparmio predetta, non sarebbe circondato di tutta la necessaria sicurezza se l'immobile che sorge sul fianco occidentale dell'edifizio, e l'area annessavi non diventassero proprietà dell'istituto; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La cassa di risparmio di Milano è autorizzata ad acquistare ed a conservare per tempo indefinito la casa di proprietà degli eredi Carcano, sita in Milano in via San Giuseppe, al civico numero 8 e portante il numero di mappa 1973. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 giugno 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1892. Reg. 186. Atti del Governo a f. 118. Tarizzo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. P. Lacava.
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