Art. 7
Statuto

Art. 7

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In vigore dal 11 ago 1892
I posti gratuiti e semigratuiti vengono conferiti dal Ministero della pubblica istruzione, sopra proposte del consiglio direttivo, e previo avviso di concorso da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-7